I Soci
dell’Isrt
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Vuoi
associarti? |
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Associarsi
A norma dell’articolo 6 dello Statuto, possono essere
soci ordinari dell’Isrt “tutti i cittadini di età superiore ai diciotto anni
che siano studiosi della Resistenza o abbiano uno specifico interesse per la
sua storia e per i suoi valori”.
Chi desidera associarsi all’Istituto Storico della
Resistenza in Toscana deve presentare una domanda di ammissione, rivolta al
Presidente dell’Istituto, che – a norma di Statuto – la sottopone al Consiglio
direttivo per l’approvazione.
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito
modulo, scaricabile da qui, e controfirmata da due soci dell’Istituto.
La quota sociale
I soci sono tenuti a pagare regolarmente la quota
sociale, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il
regolare pagamento delle quote è condizione indispensabile per esercitare il
diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Istituto e per
partecipare alla elezione delle cariche sociali.
Ai soci che contribuiscono in maniera rilevante al
funzionamento dell'Istituto può essere attribuita la qualifica di soci
sostenitori.
I soci sono invitati a versare le quote sociali per l’anno 2010 (Soci ordinari: € 15; Soci
Sostenitori: € 50, se individui, € 500 se enti e associazioni).
Il pagamento è effettuabile presso la Segreteria
dell’Istituto o con versamento sul conto corrente postale n. 23419500,
intestato a: Istituto Storico della Resistenza in Toscana, via Carducci 5,
50121 Firenze.
Decadenza dalla qualità di
socio
La decadenza dalla qualità di socio viene decisa
dall'Assemblea; costituisce causa di esclusione la tenuta di una condotta
contraria ai valori dell'antifascismo e della Resistenza. La morosità per
almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota sociale ordinaria annuale
è motivo di decadenza che viene dichiarata dal Consiglio direttivo. In ogni
caso il Consiglio direttivo dichiarerà la decadenza del socio esclusivamente
dopo preavviso personale allo stesso, invitandolo a presentare eventuali
giustificazioni. Il socio può recedere dando comunicazione scritta almeno tre
mesi prima della scadenza dell’anno sociale.