La nascita del diritto penale internazionale

A ottant’anni dalla sentenza del processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti rileggiamo l’atto di accusa pronunciato dal giudice statunitense Robert Houghwout Jackson.

 

 

Il primo ottobre del 1946 nel Palazzo di giustizia di Norimberga il Tribunale militare internazionale, istituito sulla base dell’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, che ne aveva creato la base giuridica e le regole procedurali (principali firmatari Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia), giudicò ventidue tra i più importanti capi nazisti. Furono comminate dodici condanne a morte,

sette pene detentive (dall’ergastolo a vari anni di reclusione) e tre assoluzioni.

Per formare il collegio giudicante ognuna delle quattro nazioni aveva fornito un magistrato. Gli Stati Uniti avevano scelto Robert Houghwout Jackson. Nato in Pennsylvania nel 1892, Jackson divenne il 58º procuratore generale degli Stati Uniti d’America sotto il presidente Roosevelt. Nel 1941 fu nominato giudice della Corte Suprema, carica da cui restò sospeso dal 1945 al 1946 per il Processo di Norimberga e che riprese fino alla morte, nel 1954.

Proprio la figura di questo giudice, in forza di molte ragioni, forse politiche e geopolitiche ma non ultime quelle legate al successo cinematografico del film Norimberga, diretto nel 2025 da James Vanderbilt, è emersa con particolare evidenza, non senza riserve, nel quadro del dibattito pubblico sui temi del diritto penale internazionale. L’atto di accusa da lui pronunciato in apertura del processo il 21 novembre del 1945, pubblicato l’anno scorso da Castelvecchi Editore con il titolo “Il tribunale dell’umanità”, rappresenta comunque una lettura illuminante sul clima storico, politico e giuridico in cui si svolse un procedimento fino ad allora unico nella storia dell’umanità e che di questa unicità portava sia le caratteristiche della rilevanza sia quelle dei limiti, già allora palesi e successivamente almeno in parte emendati.

Massimo Lensi, esperto proprio in questa materia, ci aiuta a “perimetrare” l’ambito di questo documento e ad orientarci nella lettura: “Parliamo – precisa – di diritto ‘penale’ internazionale, di uno dei suoi atti costitutivi, insieme alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio – che non compare tra i crimini contestati a Norimberga – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, e alla Dichiarazione universale dei diritti umani approvata 10 dicembre 1948”.

Lo stesso giudice ammette fin dalle prime parole il carattere “inedito e sperimentale” del tribunale e tuttavia a più riprese ne sottolinea l’importanza e la missione ultima: quella di “fronteggiare la più grande minaccia dei nostri tempi – la guerra di aggressione”. Ciò non senza riconoscere la debolezza che su questo punto manifestava il diritto fino ad allora elaborato e soprattutto un elemento, quello relativo al principio di legalità nei confronti degli imputati, che venne fin da subito percepito nella sua problematicità. Tutta la sua arringa, esposta con rigore ed indubbia abilità oratoria, è sviluppata sulla base di un filo stringente: la via illegale al potere messa in atto dai gerarchi nazisti, il consolidamento del loro potere (tramite la battaglia contro la classe lavoratrice, contro le Chiese e contro gli ebrei), il terrorismo e la preparazione della guerra, la guerra di aggressione, i vari, terribili  esempi della cospirazione. Al centro del ragionamento c’è la legge stessa a cui il tribunale si conforma (la Carta scaturita dall’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945) e la messa a punto del crimine maggiore: quello contro la pace. Quello di Norimberga (è questo uno dei suoi fondamenti) non fu un processo contro il popolo tedesco ma contro individui che si erano organizzati per attaccare la pace mondiale e l’intera società internazionale, macchiandosi di crimini la cui eccezionalità  “esigeva una azione immediata” per quanto “imperfetta”.

Dopo questo inizio incerto e discusso, ma che comunque rappresenta un lascito fondamentale, il diritto penale internazionale, ricorda Lensi, avrà un lungo, lento, frammentario percorso. Occorrerà attendere il 25 maggio 1993 per vedere approvata la risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza dell’ONU che costituiva il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ), la prima corte per crimini di guerra costituita in Europa dalla Seconda guerra mondiale. L’8 novembre 1994 fu poi approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione con cui si istituiva il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Quanto alla istituzione della Corte penale internazionale occorrerà attendere fino al 2002.

Nella conclusione dell’arringa il giudice Jackson rivendica la determinazione del suo paese, non il più direttamente colpito dall’aggressione nazista, a fare in modo che le forze della legalità e dell’ordine fossero adeguate al compito di trattare una illegalità internazionale” della portata di quella descritta e da qualsiasi paese perpetrata: “Il passo definitivo per sconfiggere il periodico ripetersi di guerre che è inevitabile in un sistema di illegalità internazionale– affermò il giudice statunitense – consiste nel rendere gli uomini di Stato responsabili di fronte alla legge”.

Sono passati ottant’anni, e oggi assistiamo a una sorta di paradosso storico. L’amministrazione degli Stati Uniti sottopone a sanzioni i giudici e i procuratori della Corte penale rei di avere emesso un mandato d’arresto per  crimini di guerra e contro l’umanità nei confronti di Benjamin Netanyahu. Il paese che, anche grazie a un suo altissimo rappresentante a livello giudiziario, ha contribuito alla nascita di un diritto penale internazionale, vuole “smantellare pezzo per pezzo” (parola del segretario di Stato Marco Rubio) la Corte che lo rappresenta e lo traduce in realtà.

 

Susanna Cressati – Giornalista

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